Con questo articolo lo Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni vuole fornire all’assicurato un’informazione a 360° su tutte le forme di risarcimento alle quali potrebbe aver diritto in caso di coinvolgimento in un incidente stradale.
DANNO PATRIMONIALE
Il danno patrimoniale è rappresentato dalla lesione al patrimonio dell’assicurato ed è rappresentato sotto una o più di queste forme:
► Danno emergente è quello che il danneggiato subisce dovendo provvedere alla spesa necessaria per la riparazione del veicolo. In caso di sinistro, quando vengono riportati danni al mezzo, sorge in capo all’Assicurazione l’obbligo di risarcire il costo della riparazione. Il risarcimento di tale danno può in alcuni casi avvenire in forma specifica, vale a dire che il mezzo incidentato dovrà essere riparato in modo accurato e tornare alle condizioni originarie. In altri casi, invece, può accadere che se il danno al veicolo è superiore al valore del veicolo stesso, il risarcimento avvenga per equivalente ai sensi dell’art. 2058 comma 2 codice civile; in tal caso ad essere risarcito non sarà il costo della riparazione del mezzo ma il valore commerciale che esso aveva al momento dell’incidente. In questa seconda modalità di risarcimento può capitare di ricevere molto spesso, una liquidazione non propriamente equa, che potrebbe non essere sufficiente per affrontare l’acquisto di un nuovo mezzo. E’ pertanto importante comprendere i parametri in base ai quali verrà determinato il risarcimento in caso di antieconomicità delle riparazioni:
1. determinazione valore ante-sinistro del veicolo in base quotazione eurotax;
2. diritto al rimborso quota parte tassa circolazione;
3. costo immatricolazione altro veicolo;
4. costo demolizione veicolo danneggiato;
5. costo trasporto veicolo presso autodemolitore.
Resta ad ogni modo al danneggiato la possibilità di dimostrare che il proprio mezzo aveva un valore ante-sinistro superiore a quello di mercato, in particolare se erano state su di esso realizzate modifiche o se esso si trovava in uno stato di conservazione eccellente.
► Lucro cessante è il minor guadagno che il danneggiato subisce in seguito ad un incidente; si pensi, ad esempio, alla riduzione degli introiti per un libero professionista impossibilitato a lavorare per diverso tempo a causa delle lesioni riportate in conseguenza di incidente.
► Fermo tecnico è il danno che il proprietario viene a subire per essere stato privato dell’utilizzo del mezzo per il periodo necessario alle riparazioni dello stesso. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, il danno da fermo tecnico deve essere dimostrato e viene liquidato dietro presentazione di fatture di spese (ad esempio, costi per noleggio di auto sostitutiva).
AGGIORNAMENTO – Testimoni. Per il risarcimento dei danni che riguardano sole le cose (automobili) e non le persone, l’assicurato deve indicare immediatamente eventuali testimoni, se non lo fa, non potrà chiamarli a deporre nel caso in cui citasse in giudizio la Compagnia Assicurativa per ottenere il risarcimento. Comunque nel caso in cui non sono indicati testimoni è prevista la possibilità che la Compagnia li richieda entro 60 gg dalla denuncia del sinistro e l’assicurato ha 60 gg per rispondere.
Alcune sentenze relative al “Danno Patrimoniale”.
Sul “Danno Emergente”: Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
La sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia del 22/3/2017 è veramente innovativa, in quanto si discosta dall’orientamento consolidato della Cassazione affermando sostanzialmente che “se il danno riportato da un veicolo a seguito di incidente stradale superi il suo valore di mercato, ha diritto alla riparazione integrale.”
Fino ad oggi, periti e Assicurazioni liquidavano in caso di riparazioni antieconomiche, solo il valore commerciale dell’auto, con gravi conseguenze economiche per tutti quei proprietari di auto seppur datate, ma che rappresentavano un bene che non erano in grado di sostituire. La sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia è ancora una pronuncia isolata, speriamo che almeno gli altri Giudici di Pace d’Italia seguano lo stesso orientamento, magari per tutti quegli assicurati che dimostrino che a causa delle loro condizioni economiche disagiate, non sono in grado di pagare di tasca propria l’integrale riparazione del danno.
Sul “Fermo Tecnico”: Sentenza n. 2070 del 30/1/2014
Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione”. Con questa sentenza la Cassazione ha chiarito che il proprietario ha diritto al rimborso sia delle spese che ha dovuto subire per il mancato utilizzo dell’auto durante la riparazione in officina e sia tutte le svariate voci di danno. Tra queste ad esempio le spese sostenute per il noleggio di altra vettura o le spese per utilizzo mezzi pubblici. Le Compagnie Assicurative di solito provvedono al pagamento del fermo tecnico dietro presentazione di fattura di spese, ma anche in via equitativa purchè la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve.
DANNO NON PATRIMONIALE
Nella circolazione stradale il danno non patrimoniale è costituito dal danno biologico, ossia la lesione all’integrità psico-fisica. La valutazione di tale danno avviene mediante accertamento medico, che terrà conto sia dell’invalidità temporanea (vale a dire il periodo trascorso tra il giorno del sinistro e la guarigione, con o senza postumi) sia dell’invalidità permanente (vale a dire tutte quelle conseguenze negative residuanti, che il danneggiato non può eliminare neppure continuando a curarsi). L’ammontare del risarcimento di tale danno è calcolato solitamente utilizzando delle tabelle che individuano una somma di denaro per ogni giorno di invalidità temporanea e per ogni punto percentuale di invalidità permanente. Va specificato che la quantificazione del danno sarà differente a seconda che le lesioni siano c. d. micropermanenti o c. d. macropermanenti. La linea di confine tra tali due voci è costituita dai 9 punti percentuali: se tale soglia è superata si hanno lesioni macropermanenti, in caso contrario le lesioni si considerano di lieve entità.
AGGIORNAMENTO – È stata introdotta la TABELLA UNICA NAZIONALE, al fine di determinare il valore risarcitorio per ogni singolo punto considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato, che si applicherà sia per le MACROLESIONI, ovvero i danni riguardanti un’invalidità tra il 10% e il 100% e sia per le MICROLESIONI, ovverosia quelle comprese tra 1% e 9% punti di invalidità. Si pone fine in questo modo ad una disparità di trattamento fino ad oggi in essere tra le varie Regioni d’Italia.
Inoltre in materia di microlesioni, il legislatore ha stabilito che tali lesioni possono dare luogo a risarcimento per danno biologico permanete, solamente se sono accertabili con strumentazione clinico-obbiettive.
Per capirci, ad es. il classico colpo di frusta sarà suscettibile di risarcimento solamente se in seguito al sinistro, il danneggiato si sia recato al pronto Soccorso dell’ospedale, avrà effettuato radiografie e una volta cessato il periodo di inabilità temporanea, avrà effettuato nuovi accertamenti strumentali (es. TAC) che confermi il trauma al rachide cervicale.
DANNO DA MORTE DI UN CONGIUNTO
Il danno da morte viene calcolato con un sistema tabellare, dal quale si ricava un punteggio numerico che, moltiplicato per una somma di denaro predeterminata, individua il risarcimento spettante ai superstiti. Il punteggio numerico è determinato in relazione ai seguenti parametri:
1. rapporto di parentela tra la vittima e il superstite;
2. età del superstite;
3. età della vittima;
4. convivenza tra vittima e superstite;
5. composizione nucleo familiare.
FONDO DI GARANZIA PER VITTIME DELLA STRADA
Il Fondo di Garanzia risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli nei casi seguenti:
1. il sinistro sia stato causato da veicolo o natante non identificato;
2. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
3. il veicolo o natante risulti assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione;
4. Il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario;
5. il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente allo stesso veicolo.
Nel primo caso il risarcimento è dovuto solo per danni alla persona. In caso di lesioni fisiche con invalidità permanente superiore al 9%, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose con franchigia di € 500. Nel secondo caso il risarcimento è dovuto per danni sia alla persona sia alle cose. Naturalmente non è facile essere risarciti. Infatti, nella prima ipotesi il danneggiato deve fornire la prova a mezzo di testimoni dell’avvenuto incidente, sporgere querela contro ignoti all’Autorità Giudiziaria e documentare i danni subiti. Nella seconda ipotesi sarebbe opportuno fornire il certificato assicurativo scaduto del veicolo di controparte, che costituisce la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo del responsabile.
INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI
In caso di sinistri verificatisi in Italia ove risulta coinvolto un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il risarcimento occorre inviare una richiesta all’UFFICIO CENTRALE ITALIANO (UCI) con sede a Milano, indicando tutti i dati del sinistro, i veicoli coinvolti e gli estremi dell’assicurazione del veicolo estero. Ricevuta la richiesta danni, l’UCI incarica la società nominata dalla Compagnia assicuratrice estera, che provvederà alla gestione del sinistro e disporrà l’offerta risarcitoria o il rifiuto del risarcimento.
DANNO AL PEDONE
L’art. 191 Codice della Strada disciplina il comportamento che i conducenti dei veicoli devono mantenere nei confronti dei pedoni. In particolare, quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. Sulle strade sprovviste di attraversamenti, i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. L’esistenza della presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 codice civile (aver fatto di tutto per evitare il danno) non esime il Giudice dall’effettuare un’indagine circa il comportamento tenuto dal pedone al fine di verificare profili di un concorso di colpa, come l’aver attraversato fuori dalle strisce pedonali.
CONCORSO DI COLPA
Negli incidente stradali si ha concorso di colpa quando un sinistro è cagionato non per responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma per colpa di entrambi. L’art. 2054 comma 2 codice civile afferma che, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Di questa presunzione ci si può liberare soltanto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada. La valutazione delle quote di responsabilità non è predeterminata, ma strettamente connessa al caso concreto e alla ricostruzione dei fatti.
Alcune sentenze relative al “Concorso di Colpa”
Cass 9/12/2010 n.24860 Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.
Cass 19/2/2014 n.3876 La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, secondo cui “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
SINISTRI CON TAMPONAMENTO A CATENA
Nei sinistri con tamponamenti a catena, ovvero quelli che coinvolgono diversi veicoli l’uno dietro l’altro, per determinare il responsabile alla cui assicurazione rivolgere la richiesta di risarcimento danni occorre effettuare una distinzione tra sinistro avvenuto tra mezzi fermi in colonna e sinistro avvenuto tra mezzi in movimento.
► Nel primo caso, la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell’ultimo veicolo;
► nel secondo caso occorre invece fare riferimento all’art. 2054 comma 2 codice civile che disciplina il concorso paritario di responsabilità, per cui tale presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che lo precede.
RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
L’art. 141 Codice delle Assicurazioni stabilisce che, salva l’ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito, entro il massimale di polizza imposto per legge, dall’impresa di assicurazione del mezzo sul quale viaggiava al momento del sinistro. Ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione o meno dell’incidente.
Lo Studio legale Avvocato Gianluca Mengoni può determinare un preventivo di massima del tuo risarcimento patrimoniale e non patrimoniale, tramite il servizio “Avvocato online”, se verranno fornite le seguenti informazioni:
1. descrizione del sinistro;
2. invio copia libretto circolazione del veicolo;
3. preventivo danni del veicolo;
4. invio certificato medico del Pronto Soccorso;
5. nomi delle Compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti.
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► “Vuoi sapere a quanto ammonta il risarcimento in caso di incidente stradale?” (formato .pdf)