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Mancato pagamento delle obbligazioni contrattuali al tempo del Coronavirus
Mancato pagamento delle obbligazioni contrattuali al tempo del Coronavirus | Avvocato Gianluca Mengoni

Mancato pagamento delle obbligazioni contrattuali al tempo del Coronavirus

La diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale oltre al dramma sanitario con migliaia di vittime, sta provocando un dramma economico fra le imprese a causa del crollo dei fatturati, crisi di liquidità e tendenza a non pagare le scadenze contrattuali. Il quesito che si pongono gli imprenditori è se la eccezionale situazione economica possa giustificare il mancato o ritardato pagamento delle scadenze contrattuali. Per dare una risposta occorre esaminare alcune norme.
 

 
Il Governo ha emanato tra gli altri, il D.L. 18/20 dove all’art. 91 prevede: Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e rinviando all’art. 6 bis altro decreto ha specificato che “il rispetto delle misure di contenimento contro il coronavirus è sempre valutato al fine di escludere l’applicazione degli art. 1218 c.c. e 1223 cc.” Ma cosa prevedono questi due articoli?

Art. 1218 cc responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1223 cc risarcimento del danno derivante dall’inadempimento

Di fatto l’art. 91 del D.L.-18/20 rende giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato pagamento a condizione che sia conseguenza delle misure di contenimento del Governo, per cui se un imprenditore è stato costretto a chiudere la sua attività, non gli può essere contestato l’inadempimento.

Comunque in una eventuale controversia giudiziaria che si potrebbe instaurare con la fine dell’emergenza, il debitore dovrà fornire la prova che la chiusura della sua attività ha costituito un impedimento all’adempimento con conseguente impossibilità della prestazione, certo sarà un onere della prova per lui semplificato ma a cui dovrò comunque provvedere. Il ns. codice civile distingue poi all’art. 1256 fra impossibilità definitiva e temporanea della prestazione. Nell’impossibilità definitiva, l’obbligazione si estingue (il debitore non dovrà pagare nulla) quando per una causa a lui non imputabile la prestazione è diventata impossibile (impossibilità deve essere sopravvenuta alla stipula del contratto ) con conseguente risoluzione del contratto.

Se invece l’impossibilità è temporanea, il debitore finchè essa perdura non è responsabile del ritardo nell’adempimento, ma cessata la suddetta impossibilità dovrà eseguire la prestazione. Potrebbe anche verificarsi che l’epidemia abbia reso l’adempimento di talune prestazione non assolutamente impossibili, ma maggiormente onerose esempio in termini di costi di produzione, di consegna, in questo caso si potrà invocare ai sensi dell’art. 1467 cc la “eccessiva onerosità sopravvenuta” per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, per cui la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, mentre l’altra parte se vorrà, potrà offrire di modificare equamente le condizioni del contratto.

In conclusione queste potrebbero essere le norme che si potrebbero applicare in eventuali controversie giudiziarie future con il termine della pandemia, naturalmente con le dovute valutazioni del caso per caso. Allo stato attuale il mio consiglio, se ricorrono le condizioni sopra illustrate è di comunicare tramite PEC ai propri fornitori, clienti ecc… l’eventuale mancato o ritardato pagamento per causa di forza maggiore determinata dall’emergenza covid-19, per poi con la desiderata ripresa, rinegoziare secondo buona fede, le condizioni contrattuali e termini di pagamento. Si tratta di una comunicazione molto importante perché come sopra spiegato, sarà onere del debitore fornire la prova della sua impossibilità definitiva, temporanea o eccessivamente onerosa nell’eseguire la prestazione.
 
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Riguardo Gianluca Mengoni

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