Dopo la rivoluzione della meccanizzazione in agricoltura avviata nei primi del 1900 per liberare l’uomo dalla fatica dei campi, stiamo vivendo una nuova fase rivoluzionaria del settore agricolo, quella della tecnologia digitale industria 4.0. Gestire una produzione agricola è molto più complesso che gestire un processo industriale: le variabili spazio-temporali richiedono strumenti tecnologici più impegnativi e conoscenze di informatica applicata ai sistemi biologici. In Italia negli ultimi anni seppure gli investimenti industria 4.0 applicati in agricoltura hanno registrato una crescita notevole, dobbiamo prendere atto che si trattano di percentuali ancora basse, anche per una scarsa informazione da parte degli Enti preposti a dare assistenza agli agricoltori.
Prendo spunto da una vicenda processuale per affrontare l’argomento e cercare di far capire le opportunità ma anche le possibili insidie che si possono riscontrare nell’applicazione dell’industria 4.0 in agricoltura, per una scarsa conoscenza della materia.
La vicenda riguarda un agricoltore che nel 2020 acquistava una mietitrebbia NEW HOLLAND CX5.90 accessoriata e comprensiva del KIT LEGGE 4.0, cioè un dispositivo di bordo che permetteva di monitorare da remoto lo stato delle lavorazioni agricole e lo stato d’uso della macchina. Nello specifico il KIT comprendeva:
1. controllo per mezzo di CNL e PLC;
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto;
3. integrazione automatizzata con sistema logistico della fabbrica;
4. sistemi di telemanutenzione;
5. sistemi monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro
L’agricoltore si presentava dal patronato di categoria per presentare domanda di finanziamento attraverso la Legge “Nuova Sabatini” 2022 – Legge 178/2020 che prevede agevolazioni per l’accesso al credito per l’acquisto di macchinari ad uso produttivo. Le agevolazioni previste da questa legge consistono nella concessione da parte di banche aderenti alla convenzione MISE (Ministero Sviluppo Economico) di:
1. finanziamenti per sostenere investimenti;
2. contributo MISE pari al valore degli interessi calcolati sul finanziamento, secondo un tasso di interesse annuo del 2.75% per quanto riguarda investimenti ordinari e 3.75% per quanto riguarda investimenti in tecnologia digitale e in sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti (investimenti c.d. industria 4.0)
Il Patronato di propria iniziativa senza confrontarsi con l’agricoltore, al punto 7 della domanda legge “Nuova Sabatini” – DESCRIZIONE INVESTIMENTO – indicava tabella A investimento ordinario, anziché tabella B investimenti in tecnologia digitale i cui beni riconducibili sono elencati Allegato 6/A della circolare 140036 del 15/2/2017 e nello specifico: “macchine anche motrici e operatrici dotate di interconnessione ai sistemi informatici”.
Il Patronato giustificava questa sua scelta, affermando che la mietitrebbia non era uscita dalla fabbrica dotata del KIT 4.0 ma che invece veniva installato a distanza di mesi, per cui a loro parere l’investimento doveva essere considerato ordinario, con l’applicazione ai fini del calcolo del contributo MISE di un interesse del 2.75% con un contributo nel caso specifico di €13.181,00 anzichè tecnologico con un tasso del 3.75% e conseguentemente dando diritto ad un rimborso di €17.237,00 causando una perdita economica per l’agricoltore di circa €4.000,00.
La presa di posizione del Patronato è da considerarsi errata, dal momento che l’interconnessione e integrazione del KIT 4.0 sulla mietitrebbia che avveniva a distanza di mesi dalla consegna all’agricoltore, ma comunque in regola con la domanda legge Nuova Sabatini, che prevede che gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, nel caso di specie il contratto di finanziamento veniva firmato il 22/6/2020 e la dichiarazione di equipaggiamento 4.0 veniva rilasciata il 30/12/2020. Inoltre nell’offerta di acquisto della mietitrebbia era specificato che era accessoriata di KIT legge 4.0 per cui un professionista diligente doveva sapere che si parlava già di investimento tecnologico.
Nel momento in cui viene pubblicato questo articolo è stato instaurato un giudizio contro il Patronato per richiedere i danni per errata classificazione dell’investimento.
Questo articolo riporta un caso trattato dallo Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni e non intende ledere alcuna categoria professionale.
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