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La Corte di Cassazione amplia la possibilità di provare la trasmissione della Cittadinanza Italiana Jus Sanguinis
La Corte di Cassazione amplia la possibilità di provare la trasmissione della Cittadinanza Italiana Jus Sanguinis | Avvocato Gianluca Mengoni

La Corte di Cassazione amplia la possibilità di provare la trasmissione della Cittadinanza Italiana Jus Sanguinis

Con la sentenza n.14194 del 22/5/2024, la Corte di Cassazione ha ampliato le prove per dimostrare la cittadinanza italiana per diritto di sangue, senza la necessità di presentare un certificato di nascita.

La vicenda riguarda un cittadino brasiliano discendente di cittadino italiano emigrato in Brasile alla fine del 1800, che si era rivolto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dell’avo per richiedere la cittadinanza jus sanguinis, ma gli veniva negata perché mancava la prova della filiazione tra l’italiano emigrato ed il figlio nato in Brasile a fine 1800, sebbene esistessero altri documenti che confermavano la parentela tra padre e figlio, per esempio certificato battesimo brasiliano, certificato matrimonio dei genitori, certificato di morte del figlio.

Ricorso in Tribunale e in Corte di Appello, in entrambi i giudizi la domanda veniva respinta basandosi sulla circolare K28 del 1991 del Ministero dell’Interno dove veniva indicato che l’atto di nascita era un documento essenziale per dimostrare la filiazione e ottenere la cittadinanza italiana.
Ricorso in Cassazione, la Corte ha stabilito che, sebbene il certificato di nascita sia essenziale, non è l’unico mezzo di prova, adottando un sistema probatorio flessibile, basato sul codice civile italiano, dal momento che l’art. 236 c.c. afferma: Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.
Ancora l’art. 237 c.c. non indica un elenco tassativo di mezzi di prova ma si limita a richiedere la dimostrazione dell’esistenza di “relazioni di filiazione e parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere”, fino ad arrivare all’utilizzo della prova testimoniale come si ricava dall’art. 241 c.c.

Questa sentenza costituisce un rimedio alla burocrazia amministrativa dei Comuni e facilita i richiedenti cittadinanza per jus sanguinis nel caso in cui le nascite non sono state registrate correttamente o i documenti sono andati perduti.

Per fare un esempio pratico dell’applicabilità di questa sentenza innovativa, mi veniva richiesto un parere legale sulla seguente questione:
– l’avo di un richiedere cittadinanza jus sanguinis era nato in Osimo provincia di Ancona (guarda il caso il mio Comune di residenza) il 31/5/1861 (doc.1) dai genitori Francesco Ippoliti e Carloni Annunziata, ma il Comune pur attestando tale nascita non disponeva del relativo certificato di Stato Civile. Il discendente allora si rivolge alla parrocchia di san Biagio di Osimo dove era stato battezzato l’avo -guarda ancora il caso la mia stessa parrocchia- (doc.2) ma da questo certificato risultava un nome diverso della madre dell’avo. Da una ricerca più approfondita risultava che il nome corretto della madre fosse quello riportato nella dichiarazione del Comune di Osimo di cui però non si disponeva il documento.

Sicuramente alla luce di questa sentenza della Cassazione si può fare ricorso al tribunale di Ancona per ottenere la cittadinanza jus sanguinis utilizzando altri documenti, come quello di matrimonio o morte, dove si attesta che Ippoliti Paolo era nato dai genitori Ippoliti Francesco e Carloni Annunziata.


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