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Responsabilità del chirurgo estetico per intervento multiplo con esito infausto
Responsabilità del chirurgo estetico per intervento multiplo con esito infausto | Avvocato Gianluca Mengoni

Responsabilità del chirurgo estetico per intervento multiplo con esito infausto

La sig.ra RDL (vengono indicate le iniziali per privacy) in data 7/8/2018 si sottoponeva presso la clinica ALFA ad un intervento di chirurgia estetica, nello specifico ad un intervento multiplo comprendente addominoplastica, lipoaspirazione arti inferiori e gluteo, mastopessi additiva con protesi eseguito dal dott. TIZIO, ottenendo un risultato completamente insoddisfacente rispetto a quello atteso/concordato, con evidente peggioramento.

La sig.ra incaricava il dott. CAIO, specialista in chirurgia estetica e perito presso il Tribunale di Torino, affinché effettuasse una perizia medico legale dalla quale è risultato:
1. A LIVELLO ADDOMINALE la comparsa, documentata ecograficamente, di un’ernia ombelicale di 1 cm in progressivo peggioramento (tanto da ritenersi prioritaria a livello di correzione in quanto con l’ingrandimento della stessa la paziente può incorrere in problemi di salute) nonché la presenza di cicatrici con irregolarità diffuse e lieve distrofia;
2. A LIVELLO ARTI INFERIORI evidente asimmetria tra gli arti in seguito a intervento di liposuzione, con avvallamento marcato a carico dell’arto sinistro a livello zona superiore del ginocchio;
3. A LIVELLO GLUTEO SINISTRO marcata neoformazione, evidenziata bene dalla RMN di contenuto proteinaceo-emorragico delle dimensioni di 7x37x21 mm, coinvolgente gran parte del gluteo sinistro con marcato dismorfismo e dolore, oltre ad evidente danno psicologico;
4. A LIVELLO MAMMARIO la mammella sinistra maggiormente ptosica con distanza giugolo-capezzolo di 24 cm, mentre quella di destra è di 22.5 cm con evidente diversità delle mammelle.
Il CTP ipotizzava conseguentemente la possibilità di effettuare interventi correttivi dal momento che le operazioni chirurgiche eseguite dal dott. TIZIO avevano determinato un peggioramento estetico della paziente.

La ricorrente tramite il sottoscritto procuratore inoltrava richiesta danni alla Clinica ALFA con pec del 6/3/2023 e al chirurgo dott. TIZIO con raccomandata del 15/4/2023

In seguito alla richiesta danni, la Clinica denunciava il sinistro alla propria compagnia assicurativa, con apertura del sinistro n. XXXXXXXXXXXXXXX e incarico conferito alla liquidatrice che provvedeva a fissare una visita sulla persona dell’attrice tramite il medico legale fiduciario e l’ausilio del chirurgo estetico.

Dalla perizia medico-legale effettuata dal fiduciario delle assicurazioni si riscontrava un danno non patrimoniale di tipo biologico calcolato (applicando tabelle Milanesi) come segue:
I.P. 10%……………………………….22.090,00
I.T.T. gg 5……………………..495,00
I.T.P gg 15 al 75%……………….1.113,75
I.T.P gg 10 al 50%………………495,00
I.T.P gg 10 al 25%………………247,50
La risultanza della perizia medico-legale veniva ritenuta congrua dalla ricorrente, tanto che lo scrivente inviava una email in data 18/9/23 al legale della Clinica ALFA, in cui veniva quantificato e accettato il danno.

A mezzo contatto telefonico la liquidatrice comunicava che le assicurazioni non avrebbero pagato senza aver prima concordato con il medico dott. TIZIO il suo concorso di responsabilità nella causazione dell’evento, da formalizzare con un atto di transazione. Porre questa condizione da parte della Compagnia ASSICURAZIONI era del tutto arbitrario dal momento che la Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 prevede la responsabilità solidale della Struttura e del Professionista Sanitario, per questa ragione, se la clinica ha risarcito il danneggiato, ha titolo per agire in regresso verso l’altro coobbligato ossia nei confronti del medico; si tratta di rapporti interni tra debitori solidali (art. 1299 c.c.).

Veniva espletata la mediazione obbligatoria L. 28/2010 senza esito positivo per cui si depositava ricorso art. 281 decies cpc avanti al Tribunale di Lucca con le seguenti motivazioni giuridiche:
“Sussistono le condizioni per la proponibilità del ricorso ex art. 281 decies cpc perché i fatti di causa non sono controversi, la domanda è fondata su prova documentale (perizia dottore fiduciario dell’Assicurazioni, da acquisire in giudizio e perizia chirurgo plastico incaricato dallo stesso medico legale), conseguentemente non è necessaria una istruzione complessa, potendo la causa essere istruita cartolarmente.”

La legge n. 24/17 (Gelli-Bianco), entrata in vigore il 1/4/2017, prevede all’art. 7 che se la struttura sanitaria, pubblica o privata, nell’adempimento delle proprie obbligazioni si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose.

Trattasi, dunque, di responsabilità di tipo contrattuale, per cui la regola della ripartizione dell’onere probatorio è quella valida in generale per qualunque tipo di obbligazione: il paziente deve provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica a causa dell’intervento, mentre resta a carico della struttura ospedaliera la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Premesso quanto sopra rispetto all’inquadramento giuridico della fattispecie, nel caso che qui ci occupa l’esistenza del rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale tra la ricorrente e il medico risulta documentato nella cartella clinica, mentre per la prova dell’aggravamento della situazione patologica a causa dell’intervento si richiamano i passi dello specialista, incaricato dal medico legale della Compagnia assicurativa che sostanzialmente conferma quanto illustrato dal CTP della ricorrente:
In punto di diritto occorre osservare che, con particolare riferimento alla chirurgia estetica, “è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo estetico lo fa per finalità esclusivamente estetiche e dunque per rimuovere un difetto e per raggiungere un determinato risultato e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto e ne determina la natura” (Trib. Milano n. 8243 del 24/7/17, conforme Tribunale Bari n. 753 del 19/2/18).

La relazione specialistica del medico dell’Assicurazioni ha comunque riconosciuto che l’intervento del dott. TIZIO è stato caratterizzato da errori di procedura chirurgica, in violazione dei canoni di prudenza, diligenza e perizia, determinando un peggioramento del quadro clinico estetico (ptosi delle mammelle e asimmetria areolare, cicatrici “orecchie di cane” causate da errore chirurgico intervento addominoplastica) e quindi il mancato raggiungimento del risultato, oltre a un danno funzionale (neoformazione glutea per errata lipoaspirazione ed ernia ombelicale) con danni alla salute.

In giudizio si raggiungeva un accordo transattivo, come da atto allegato.


doc. 01
 

 
 
 

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