L’occasione per scrivere questo articolo nasce da una consulenza richiestami da un erede di una grossa azienda agricola di 400 ha, che in seguito alla morte del padre litigava con le sorelle fino al punto di instaurare un giudizio di divisione in Tribunale.
L’erede negli anni aveva sempre collaborato con il padre per poi acquistare la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ed oggi gli spiegavo che si trovava in una posizione di forza rispetto alle sorelle in base dell’art. 49 com.1 Legge 203/82 sui contratti agrari:
“nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o da suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditore a titolo principale ai sensi art. 12 Legge 153/75 o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.”
Naturalmente questa norma che ha come intento quello di tutelare l’unità aziendale, non prevede affatto ex lege che si instauri un rapporto di affittanza tra alcuni eredi e gli altri, ma è onere dell’avente diritto ai agire in giudizio per la tutela della propria pretesa, senza che il giudice possa provvedere al riguardo ex officio.
Questo privilegio riservato agli eredi coltivatori, viene esteso dall’ultimo com. dell’art. 49 anche in casi di morte dell’affittuario.
Ora perché si instauri questo affitto ex lege, l’erede coltivatore deve dimostrare in giudizio, avanti alle Sezioni Specializzate Agrarie del Tribunale:
1. di essere imprenditore agricolo professionale IAP ai sensi D.Lgs 99/04 o coltivatore diretto o soggetto equiparato ai sensi art. 7 com.2 L.203/82.;
2. di essere erede del proprietario o dell’affittuario;
3. che l’erede abbia esercitato e continui ad esercitare al momento dell’apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius.
Ma il trattamento di favore all’erede coltivatore, si estende anche all’acquisto dei terreni in successione.
Il D.Lgs 228/2001 stabilisce che a decorrere dal 1/1/2002 gli eredi considerati affittuari ai sensi dell’art. 49 L. 203/82 delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto ex lege, all’acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici.
La procedura per l’acquisto deve avvenire nel seguente modo: gli eredi che intendono esercitare tale diritto devono, entro 6 mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di 3 mesi dall’avvenuta notificazione della dichiarazione. Il prezzo di acquisto è costituto, al momento dell’esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi art. 4 Legge 590/1965. Invece il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o organo regionale corrispondente.
In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito. Dalla data di notificazione si acquisisce la proprietà.