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Esdebitazione del debitore incapiente
L'Esdebitazione del Debitore Incampiente | Avvocato Gianluca Mengoni

Esdebitazione del debitore incapiente

A CHI SI RIVOLGE E PRESUPPOSTI

È una nuova procedura in favore del debitore sovraindebitato introdotta dal Decreto Legge 137/20 che ha modificato la Legge 3/2012. A differenza delle altre procedure, piano del consumatore, accordo con i creditori e liquidazione dei beni, la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente presuppone:

1. Il debitore persona fisica non è in grado di offrire ai creditori nessun pagamento neanche futuro;
In sostanza significa non godere di nessun reddito o goderne in misura limitata che non sia sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento del debitore e della sua famiglia. Al riguardo la soglia minima di sostentamento si calcola nel seguente modo: assegno sociale ( € 460,00) x 13 mensilità, il prodotto aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare di cui al DPCM del 5/12/13 n. 159.

2. Il debitore non deve essere proprietario di beni mobili e immobili da monetizzare;

3. Il debitore deve essere meritevole, cioè che non abbia causato il suo indebitamento con dolo o colpa grave;

4. Il debitore non deve aver compiuto atti in frode ai creditori con l’intento di non pagare quanto dovuto;

5. Il debitore può richiedere l’esdebitazione una sola volta nella vita (in pratica è l’unica procedura in cui un debitore può cancellare i propri debiti senza versare nulla ai creditori);

6. In caso di concessione, la situazione finanziaria del debitore rimarrà monitorata dal Giudice per i primi 4 anni e in caso di nuove entrate future, scatta l’obbligo per il debitore di pagare i creditori in misura non inferiore al 10% di quanto dovuto.

 

COME FARE DOMANDA

Per accedere alla procedura, il debitore dovrà predisporre la seguente documentazione:
Stato di famiglia
Elenco creditori
Copia ultime 3 dichiarazioni redditi
Indicare eventuali entrate (es. stipendi, pensioni)
Eventuali atti straordinaria amministrazione compiuti ultimi 5 anni
La domanda con allegati i suddetti documenti va presentata al Giudice insieme ad una relazione particolareggiata redatta dall’ O.C.C (Organismo Controllo Crisi) dove sarà spiegato cause indebitamento, diligenza impiegata, ragioni del debitore di non essere in grado di adempiere. Inoltre l’ O.C.C deve attestare che le Finanziarie/Banche abbiano tenuto conto in occasione della concessione del prestito, del merito creditizio, cioè abbiano valutato la capacità del debitore di poter fare fronte al suo prestito.

 

RUOLO DEL GIUDICE

Al Giudice è demandato la valutazione della meritevolezza del debitore, mediante la verifica di assenza di dolo o colpa grave nel contrarre il debito. Se supera tele controllo, il Giudice dichiara l’esdebitazione contro il quale i creditori possono fare opposizione entro 30gg, a fronte del quale il Giudice conferma o revoca il decreto.

 

ESEMPIO PRATICO

Tratto da un decreto esdebitazione art. 14 quaterdecies legge 3/2012 Tribunale di Macerata del luglio 2021

La sig.ra Beta si trova in stato di sovraindebitamento, avendo a disposizione con una figlia a carico, solo il proprio limitato reddito oltre al contributo del marito al mantenimento della figlia per un totale annuo di € 12.000,00. A fronte del quale aveva debiti per € 7.000,00 con varie finanziarie, con un reddito residuo di € 5.000,00 certamente insufficiente al mantenimento di un dignitoso tenore di vita, tenendo anche conto che deve pagare € 4.800,00 annue di affitto casa.

Il Legislatore calcola in € 13.822,00 il minimo vitale per una famiglia di 2 persone nel seguente modo:
– Assegno sociale di € 460,28 x 13 mensilità = € 5.983,00
– Importo sopra indicato aumentata della metà diventa € 8.974,5 x 1,54 (parametro con due persone) = € 13.822,00
Solo oltre tale soglia è considerato sussistente un reddito disponibile per pagare terzi creditori.

Inoltre la debitrice non risulta proprietaria di beni immobili o mobili, oltre ad essere meritevole, avendo contratto debiti per far fronte ad esigenze di vita, per cui il Giudice decretava l’esdebitazione (non pagare niente alle finanziarie.) ai sensi dell’art. 14 quaterdecies Legge 3/2012.

 
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