Con il D.L 146/13 si interviene anche sulla disciplina del braccialetto elettronico, rendendosi la relativa applicazione la regola ordinaria e non una eccezione subordinata all’apprezzamento discrezionale del giudice. La norma di interesse è quella contenuta nell’art. 275 bis cpp, laddove nel testo originario, si stabiliva che il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, potesse prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari, l’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo.
Ora, con la modifica, l’imposizione del braccialetto, subordinata al consenso dell’indagato, diventa precauzione ordinaria, dovendo il giudice motivare qualora ritenga di non disporre l’applicazione. I braccialetti saranno forniti da Telecom Italia al Ministero dell’Interno e si prevede la disponibilità di sistemi elettronici di rilevazione fino al quantitativo di 2.000 contemporaneamente attivi. Vi è da chiedersi se questo numero fosse insufficiente, come si comporterebbe in giudice? forse in un surrettizio ricorso alla custodia carceraria.