Argomenti trattati: collisione tra veicolo e animale selvatico, ottenere il risarcimento danni, provare colpa dell’Ente Proprietario
Sezione: Giurisprudenza Civile
Articoli e sentenze: art. 2043 del Codice Civile, Cassazione n.9276 del 24/4/2014
La Cassazione ha stabilito che in caso di collisione tra un veicolo e un animale selvatico, il danneggiato può ottenere il risarcimento danni dall’Ente Pubblico proprietario della strada soltanto se dimostra un concreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente suddetto ai sensi dell’art. 2043 del cc.
Nel caso in esame, il proprietario dell’autovettura conveniva avanti al Giudice di Pace la Regione Abruzzo, lamentando che l’auto era stata urtata da un cinghiale proveniente dai boschi appartenenti a detta Regione e il Giudice di Pace la condannava al pagamento di € 1.000,00.
La sentenza veniva appellata dalla Regione Abruzzo dinanzi al Tribunale, che accoglieva l’appello.
Il proprietario ha proposto ricorso in Cassazione, ma veniva rigettato.
La Cassazione ha ritenuto che il danno causato dalla fauna selvatica ai veicoli non può essere risarcito automaticamente, ma soltanto provando un comportamento colposo della Regione. Per esempio provare una condotta omissiva della Regione, come l’incontrollata presenza di molti animali sul posto, la mancata adozione di tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose e lontano da strade e centri urbani.