La nuova legge professionale n. 247/12 all’art. 13 prevede che il compenso spettante all’avvocato sia pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
La pattuizione dei compensi è libera.
E’ ammessa la pattuizione:
– in misura forfettaria;
– per convenzione avente ad oggetto un rapporto continuativo;
– a percentuale sul valore dell’affare;
– a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene il cliente;
oppure
il compenso dell’avvocato è determinato in base ai parametri di cui DM 140/2012.
L’Avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico.
Oltre al compenso per la prestazione professionale concordata, all’avvocato è dovuto:
– il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute;
– una somma per il rimborso delle spese forfettarie;
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