Argomenti trattati: contratti agrari, prelazione e riscatto di una porzione
Sezione: Giurisprudenza Civile
Articoli e sentenze: Cassazione n.5414 del 7/3/2014
L’affittuario coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo può esercitare il diritto di prelazione e successivo diritto di riscatto, con riguardo esclusivamente alla parte da lui coltivata, qualora l’intero terreno sia diviso in più porzioni autonome, sia sotto il profilo giuridico perché concesse a diversi coltivatori e sia sotto l’aspetto economico, in quanto indipendenti per colture.
Argomenti trattati: contratti agrari, prelazione e riscatto, fondi confinanti divisi da un fosso per acque pubbliche, esclusione diritto riscatto
Sezione: Giurisprudenza Civile
Articoli e sentenze: Cassazione n.11757 del 15/5/2013
Deve escludersi la contiguità fisica e materiale tra due fondi, qualora gli stessi sono separati da un fosso (nel caso di specie avente larghezza di circa mt. 5-6 e profondo circa mt. 1,40) nel quale scorre acqua avente attitudine a usi di interessi pubblico.
In sostanza la superficie del canale, quand’anche risultasse dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinati, non potrebbe comunque ritenersi nella disponibilità individuale dei conferenti, ma risulta asservito a finalità di interesse generale, con conseguente interruzione della materiale contiguità dei fondi.
La situazione non è dissimile da quella di fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, in cui la sede stradale dà luogo ad un nuovo bene comune, siccome asservito al reciproco passaggio, interrompe la materiale contiguità dei fondi.
Argomenti trattati: contratti agrari, offerta di acquisto, prezzo unitario in relazione al fondo sul quale è esercitabile la prelazione parziale, conseguenze, equiparazione all’omessa denuncia, diritto di riscatto
Sezione: Giurisprudenza Civile
Articoli e sentenze: Cassazione n.19862 del 29/8/2013
In tema di prelazione agraria è priva di effetti la comunicazione (denuntiatio) invita al confinante, mediante trasmissione di un contratto agrario preliminare indicante un prezzo unitario per il fondo agricolo nel suo complesso, qualora l’avente diritto possa esercitare la prelazione attribuitagli dalla legge solo relativamente a una porzione del più ampio appezzamento di terreno; in tal caso, l’avente diritto non risulta posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto.
Pertanto, il termine di un anno per il valido esercizio della prelazione è sospeso fino a quando non intervenga l’atto definitivo di vendita, perfezionatosi il quale, il titolare del diritto di prelazione ha titolo per agire in retratto (contro l’acquirente), dovendosi la denuntiatio invalida equiparare alla fattispecie della denuntiatio totalmente omessa.
Con la violazione del diritto alla prelazione si esercita l’azione giuridica di riscatto.